Lavori oltre i 2 metri: obblighi e rischi secondo il D.Lgs. 81/08

I lavori in quota, ovvero quelli eseguiti a un’altezza superiore ai due metri rispetto a un piano stabile, rientrano tra le attività a maggior rischio nel panorama della sicurezza sul lavoro. 


La caduta dall’alto costituisce una delle principali cause di infortunio grave o mortale nei cantieri e nei contesti industriali. 


Per questo motivo il Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce precise misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate dai datori di lavoro e dagli operatori coinvolti. 


L’obiettivo è ridurre il pericolo attraverso l’organizzazione del lavoro, la scelta di attrezzature idonee e la formazione adeguata del personale. 


Questa guida fornisce una panoramica completa degli obblighi previsti dalla normativa e delle misure di sicurezza necessarie per operare in altezza in modo conforme e sicuro.

Il concetto di lavoro in quota secondo la normativa e i criteri applicabili

Quando si parla di lavori in quota si fa riferimento a tutte quelle attività che comportano il rischio di caduta da una posizione sopraelevata.


Il D.Lgs. 81/08 fornisce una definizione chiara e stabilisce un quadro normativo strutturato per la loro gestione.

La definizione legale di lavoro in quota

Il Decreto Legislativo 81/2008 definisce come lavoro in quota ogni attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore ai due metri rispetto a un piano stabile.


Questa definizione si applica indipendentemente dal contesto operativo, sia esso un cantiere, un impianto industriale, una copertura edilizia o una struttura provvisoria. 


La valutazione dell’altezza è riferita alla distanza verticale che separa l’operatore da un punto di arresto sicuro in caso di caduta. 


La normativa non distingue tra lavori permanenti o temporanei e impone l’adozione di misure di sicurezza in tutti i casi.

Le attività tipiche soggette a questa classificazione

Tra le attività più comuni che rientrano nei lavori in quota si possono citare il montaggio di impalcature, la manutenzione di coperture, l’installazione di pannelli solari, la verniciatura di facciate, la potatura di alberi e l’ispezione di serbatoi o condotte sopraelevate. 


Anche l’accesso a impianti su tetti o a strutture verticali tramite scale fisse rientra in questa categoria. 


In tutti questi casi il rischio di caduta dall’alto deve essere valutato con attenzione e mitigato con l’adozione di dispositivi specifici.

I principi generali di prevenzione applicabili

Il D.Lgs. 81/08, all’articolo 15, elenca i principi generali della prevenzione, che includono l’eliminazione dei rischi, la loro riduzione alla fonte e la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno. 


In relazione ai lavori in quota, questi principi si traducono nella necessità di progettare le attività in modo da evitare l’esposizione diretta al rischio di caduta, preferendo soluzioni tecniche come l’uso di piattaforme, parapetti o reti di protezione. 


Quando l’eliminazione del rischio non è possibile, si devono adottare misure collettive e, in subordine, dispositivi di protezione individuale.

Gli obblighi del datore di lavoro e le responsabilità operative

Il D.Lgs. 81/08 attribuisce al datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori che operano in quota. 


Queste responsabilità sono declinate in una serie di obblighi specifici, che riguardano la valutazione dei rischi, la fornitura di attrezzature e la formazione.

La valutazione del rischio e la pianificazione delle misure

Il primo passo per garantire la sicurezza nei lavori in quota è rappresentato dalla valutazione dei rischi. 


Il datore di lavoro deve redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in cui siano analizzate le condizioni operative, le caratteristiche dell’ambiente di lavoro e le modalità di esecuzione delle attività. 


In presenza di cantieri temporanei o mobili, è richiesto il Piano Operativo di Sicurezza (POS), che dettaglia le misure da adottare per ciascuna fase lavorativa. 


La valutazione deve prevedere anche scenari di emergenza, indicando le procedure di salvataggio in caso di caduta.

La scelta delle attrezzature e dei dispositivi anticaduta

Il datore di lavoro è tenuto a fornire attrezzature idonee per prevenire le cadute. 


Tra queste si annoverano ponteggi, trabattelli, piattaforme elevabili, parapetti, reti anticaduta e dispositivi di protezione individuale come imbracature, cordini, moschettoni e sistemi retrattili. 


La scelta delle attrezzature deve basarsi sulle caratteristiche del lavoro da svolgere, sull’altezza di intervento e sulla frequenza delle operazioni. 


In molti casi è necessario predisporre anche punti di ancoraggio certificati o linee vita, che consentano l’uso sicuro dei DPI.

La formazione obbligatoria dei lavoratori

L’articolo 77 del D.Lgs. 81/08 prevede che i lavoratori incaricati di operare in quota siano formati sull’uso corretto dei dispositivi di protezione e sull’identificazione dei rischi connessi. 


Il percorso formativo deve includere sia contenuti teorici che prove pratiche, con particolare attenzione alla gestione di emergenze, al recupero in caso di caduta e all’uso degli ancoraggi. 


Inoltre è prevista una formazione aggiuntiva per coloro che montano, smontano o trasformano ponteggi, come stabilito nell’allegato XXI del decreto. 


La formazione deve essere aggiornata periodicamente per garantire il mantenimento delle competenze.

Le misure tecniche e organizzative per prevenire le cadute

Oltre agli obblighi normativi, il Decreto richiede l’adozione di soluzioni tecniche e organizzative che riducano il rischio residuo. 


Queste misure devono essere proporzionate alla complessità del lavoro e adattate alle caratteristiche del sito operativo.

Le protezioni collettive come prima scelta

La normativa stabilisce che, ove possibile, si debbano adottare in via prioritaria misure di protezione collettiva. 


Tali protezioni includono parapetti lungo i bordi, coperture temporanee, reti di sicurezza e piattaforme di lavoro. 


Queste soluzioni offrono il vantaggio di proteggere più lavoratori contemporaneamente e ridurre il rischio anche in caso di errore individuale. 


L’utilizzo delle protezioni collettive deve essere previsto già in fase di progettazione e integrato con i mezzi di accesso più sicuri, come scale fisse protette o camminamenti.

I dispositivi di protezione individuale e il loro corretto utilizzo

Quando le misure collettive non sono praticabili, il datore di lavoro deve fornire dispositivi di protezione individuale contro le cadute. 


Questi dispositivi devono essere conformi alle normative tecniche vigenti, come la UNI EN 361 per le imbracature e la UNI EN 795 per gli ancoraggi. 


È essenziale che il lavoratore sia in grado di indossare correttamente il DPI, di collegarlo a un punto sicuro e di sapere come comportarsi in caso di caduta. 


La scelta del sistema deve tenere conto dell’altezza di caduta, dell’eventuale effetto pendolo e della necessità di arresto sicuro.

La gestione delle emergenze e il recupero in quota

Un aspetto spesso sottovalutato ma fondamentale è la gestione delle emergenze. 


In caso di caduta, anche se il lavoratore è trattenuto dal DPI, deve essere recuperato rapidamente per evitare traumi da sospensione. 


Per questo motivo, le aziende devono predisporre piani di emergenza specifici per i lavori in quota, dotarsi di dispositivi di sollevamento o calata e formare il personale addetto al soccorso. 


La presenza di un piano di recupero efficiente è obbligatoria e rappresenta un elemento chiave del sistema di prevenzione aziendale.

Hai capito quali sono gli obblighi ed i rischi secondo il D.Lgs 81/08 per i lavoro in quota?

Il lavoro oltre i due metri di altezza comporta rischi significativi che devono essere gestiti con rigore attraverso un approccio sistematico alla sicurezza. 


Il Decreto Legislativo 81/08 fornisce un quadro normativo dettagliato che impone obblighi precisi a carico del datore di lavoro e degli operatori coinvolti. 


La corretta valutazione dei rischi, l’adozione di attrezzature idonee, la formazione del personale e la predisposizione di piani di emergenza rappresentano le basi per ridurre al minimo gli incidenti. 


Applicando correttamente le disposizioni previste dalla legge, è possibile creare condizioni di lavoro sicure anche nelle situazioni operative più complesse.


Informazioni prese dal sito: https://www.pegasoanticaduta.it/lavoro-in-quota-definizione-e-normative/ 


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